DOCUMENTI
REGOLAMENTO
del Servizio Comunale di Protezione Civile
DISPOSIZIONI GENERALI | Articolo 1
Finalità del regolamento:
Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi ai sensi della legge 08.12.1970 n. 996, del D.P.R. 06.02.81 n. 66, della legge 24.02.1992 n.225, del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 e D. Lgs. 28.08.2000 n. 267, le Leggi Regionali n.58/84 e n. 17/98 ed infine il D.L. 07.09.01 n. 343 convertito nella Legge 09.11.2001 n. 401.
Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell’amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.
Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l’emergenza o per prevenire l’insorgenza di gravi danni all’incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.
PIANO COMUNALE
Il piano d’emergenza è costituito dalla predisposizione delle attività coordinate e delle procedure che sono adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso sul territorio, in modo da garantire l’effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell’emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita.
Il Piano di Emergenza è, pertanto, il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l’emergenza col massimo livello di efficacia.
RICHIESTA ASSISTENZA
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Modulistica da presentare per l’iscrizione
al Gruppo comunale volontari
della Protezione Civile di Cassola
AREE DI EMERGENZA
ZSP | ZONE SMISTAMENTO DELLA POPOLAZIONE
Aree di Attesa Sicura
Le aree di attesa sicura sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione nei primi istanti successivi all’evento calamitoso oppure successivi alla segnalazione della fase di allertamento.
In termini generali possono rientrare in questa categoria:
- piazze, slarghi, parcheggi,
- spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio (aree alluvionali, aree in prossimità di versanti instabili o di crollo di strutture attigue etc…), raggiungibili attraverso un percorso sicuro.
In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento e i primi generi di conforto, in attesa dell’allestimento delle aree di ricovero.
ZAP | ZONE DI ACCOGLIENZA POPOLAZIONE
Aree di Ricovero
Le aree di ricovero della popolazione individuano i luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi.
Le direttive regionali forniscono indicazioni sull’estensione (circa 6000 mq), tale da accogliere una tendopoli per 500 persone, e su edifici che allo stesso modo possono essere usati come luoghi di ricovero: palestre, scuole, alberghi, ostelli, ubicati nelle vicinanze di risorse idriche, con allacci per l’energia elettrica e lo smaltimento delle acque reflue.
ZSV | ZONE DI SMISTAMENTO VOLONTARI SOCCORRITORI
Aree di Ammassamento Soccorsi
Le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse sono spazi adibiti:
- all’organizzazione,
- smistamento,
- accoglienza dei volontari,
- dei mezzi e delle risorse
a sostegno della popolazione colpita dall’emergenza.